Allegato “B” al n. 4181/2428 di Repertorio
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“NewType Media Ente del Terzo Settore”
Titolo I – Costituzione e scopi
Art.1 – Denominazione-sede-durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione riconosciuta denominata “NEWTYPE MEDIA Ente del Terzo Settore”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Sona. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Sona non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
5. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “ente del terzo settore”
1. L’Associazione utilizza l’indicazione di “ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. L’Associazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art.3 – Scopi
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. L’Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità culturali di interesse sociale, con l’obiettivo di agevolare la condivisione e l’aggregazione e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale ed artistico, secondo i principi e i valori della Costituzione:
- a) Informazione, diffusione e promozione di ogni forma ludica e mediatica atta all’intrattenimento, al contesto hobbystico e collezionistico;
- b) Diffusione di fumetto, animazione, cinema, televisione, musica, videogiochi e giochi in genere;
- c) Promozione delle culture che generano e caratterizzano le forme di intrattenimento sopra richiamate.
Art.4 – Attività
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere i) e k) del D.Lgs. 117/2017:
- a) creazione e gestione di siti web finalizzati all’offrire servizi di informazione culturale di interesse sociale e aggregazione sociale;
- b) erogazione di servizi con fini divulgativi sul web: pubblicazione notizie, curiosità, recensioni, approfondimenti, editoriali, prime impressioni di fumetti, libri, film, serie televisive, videogiochi, gestione di mailing list, web tv, contenuti multimediali e canali youtube;
- c) creazione e gestione di strutture con carattere culturale e ricreativo di interesse sociale;
- d) organizzazione di iniziative finalizzate ad attività di informazione culturale di particolare interesse sociale sul territorio;
- e) erogazione di servizi per attività turistiche (gite e soggiorni), ricreative e sportive (concorsi, tornei e manifestazioni), culturali (mostre, eventi, fiere, conferenze, dibattiti e seminari), per tempo libero (corsi);
- f) creazione e gestione di biblioteche atte alla consultazione da parte dei Soci;
- g) pubblicazione di libri, riviste, ricerche e opuscoli con finalità divulgative;
- h) produzione fisica e digitale di prodotti discografici, televisivi e radiofonici sempre e comunque nell’ambito delle proprie attività istituzionali.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II – Norme sul rapporto associativo
Art.5 – Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.6 – Associati
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Le categorie di soci previste sono:
- SOCI FONDATORI: persone fisiche e giuridiche indicate come tali nell’atto costitutivo;
- SOCI ORDINARI: persone fisiche o giuridiche che richiedono l’iscrizione e che siano accettate dal Consiglio Direttivo, paghino la quota annuale stabilita dall’Associazione, aderiscano al presente Statuto;
- SOCI ONORARI: coloro che, per particolari meriti legati alla diffusione dei principi dell’Associazione sono nominati tali dal Consiglio Direttivo. Il socio onorario viene esentato dalla quota annuale stabilita dall’Associazione;
- SOCI BENEMERITI: coloro che verranno così insigniti a giudizio del Consiglio Direttivo, in quanto si sono distinti, nel corso degli anni, per azioni a beneficio di tutta la comunità di soci. Il socio benemerito viene esentato dalla quota annuale stabilita dall’Associazione;
- SOCI JUNIORES: coloro che di età inferiore ai 18 anni verseranno la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo aderendo al contempo al presente Statuto, potendo esercitare il diritto di voto tramite un genitore che ne ha la potestà;
Art.7 – Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.8 – Diritti e doveri degli associati
1. I soci hanno il diritto di:
- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo oppure attraverso altro mezzo idoneo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione. La qualità di associato non è trasmissibile.
Art.9 – Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III – Norme sul volontariato
Art. 10 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
- I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Dei volontari e delle persone retribuite
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Titolo IV – Organi sociali
Art. 12 – Organi dell’Associazione
- Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore.
- Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 13 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta e firmata; è ammessa una sola delega per associato.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. Può inoltre essere convocata:
- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati.
- La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati almeno 7 giorni prima della data della riunione, indicando luogo, giorno, ora e argomenti all’ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
- L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, garantendo identificazione, partecipazione simultanea e diritto di voto.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente o altro associato indicato.
- Le discussioni e deliberazioni sono riportate in verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze.
Art. 14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
- È compito dell’Assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare il programma annuale e pluriennale di attività;
- approvare l’eventuale bilancio sociale;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo;
- eleggere e revocare il revisore legale;
- decidere sui ricorsi contro provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
- Prima convocazione: validità con metà più uno degli associati; seconda convocazione: validità con qualsiasi numero presente.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti.
Art. 15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
- Competenze:
- modifiche dello Statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione;
- altri oggetti attribuiti dalla legge, atto costitutivo o statuto.
- Quorum e deliberazioni:
- Modifiche statutarie/trasformazioni/fusioni/scissioni: prima convocazione ≥ 3/4 degli associati, seconda convocazione ≥ metà più uno; delibera a maggioranza dei presenti.
- Scioglimento e devoluzione patrimonio: voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Art. 16 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
- Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- Diritto di voto agli iscritti da almeno 5 giorni, in regola con la quota associativa; altri partecipano senza voto.
- Voto palese; scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/10 dei presenti o per elezioni delle cariche sociali.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
- Organo amministrativo, eletto dall’Assemblea tra associati in regola, composto da 5-9 membri.
- Non possono essere eletti interdetti, inabilitati, falliti o condannati con interdizione dai pubblici uffici.
- Durata 3 anni, rieleggibili; convocazione Assemblea 30 giorni prima scadenza mandato.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, funzionamento e voto
- Convocazione dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri.
- Avviso scritto almeno 4 giorni prima, indicando luogo, data, ora e ordine del giorno.
- Riunioni valide anche in videoconferenza.
- Presidenza: Presidente, Vicepresidente o altro Consigliere.
- Deliberazioni: maggioranza dei presenti, voto palese; scrutinio segreto per votazioni su persone.
- Verbale redatto e trascritto nel libro delle deliberazioni.
Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo
- Poteri generali per amministrazione ordinaria e straordinaria, tra cui:
- redazione bilanci;
- nomina Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- decisioni su ammissioni, esclusioni e quote associative;
- convocazione Assemblea;
- gestione rapporti con dipendenti, collaboratori e consulenti;
- tenuta libri sociali;
- attuazione finalità istituzionali.
- Attribuzione di specifici poteri ai membri del Consiglio.
- Segretario gestisce libri sociali e mansioni delegate.
Art. 20 – Il Presidente: poteri e durata in carica
- Legale rappresentante dell’Associazione.
- Nominato dal Consiglio Direttivo.
- Revocabile dal Consiglio Direttivo; cessazione per dimissioni.
- Responsabilità generale della conduzione e buon andamento.
- In caso di assenza, sostituito dal Vicepresidente o Consigliere delegato.
Art. 21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
- Per dimissioni, revoca, incompatibilità o perdita qualità di associato.
- Sostituzione dei consiglieri mancanti con primi non eletti o nuova nomina dall’Assemblea.
- Cessazione maggioranza: intero Consiglio decaduto, convocazione Assemblea entro 30 giorni.
Art. 22 – L’organo di controllo: composizione, durata e funzionamento
- Nomina e composizione secondo art.30 D.Lgs. 117/2017 e art.2397 Codice civile.
- Durata 3 anni, rieleggibile; nomina interna Presidente.
- Verbali trascritti nel libro delle adunanze.
- Sostituzione in caso di dimissioni o decadenza anticipata.
- Membri indipendenti, obiettivi e imparziali, senza altre cariche associative.
Art. 23 – Competenze dell’organo di controllo
- Vigilanza su legge, Statuto e principi di corretta amministrazione:
- assetto organizzativo e contabile;
- controllo contabile;
- monitoraggio finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestazione bilancio sociale;
- partecipazione a Consiglio Direttivo e Assemblea senza diritto di voto.
- Può esercitare revisione legale dei conti se previsto dall’art.31.
- Accesso documentazione, atti di ispezione e richieste ai Consiglieri.
Art. 24 – L’organo di revisione
- Componente unico, eletto dall’Assemblea, iscritto al registro dei revisori legali.
- Durata 3 anni, rieleggibile.
- Compito: revisione legale dei conti.
- Verbali trascritti nel libro delle adunanze.
- Sostituzione in caso di cessazione anticipata.
- Indipendente, obiettivo e imparziale, senza altre cariche associative.
Art. 25 – Responsabilità degli organi sociali
- I Consiglieri, direttori generali, componenti organo di controllo e revisione rispondono nei confronti dell’ente, creditori sociali, fondatori, associati e terzi, ai sensi degli articoli 2392-2396 e 2407 del Codice civile e art.15 D.Lgs. 39/2010, compatibilmente.
Titolo V – I libri sociali
Art. 26 – Libri sociali e registri
- L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- I libri di cui alle lettere a), b), c) e f) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alle lettere d) e e) sono tenuti a cura degli organi o soggetti a cui si riferiscono.
Titolo VI – Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art. 27 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
- Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 28 – Patrimonio e Risorse economiche
- Il Patrimonio della Associazione è costituito dal fondo di dotazione e:
- dai beni immobili acquistati dall’Associazione;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme vigenti in materia.
Art. 29 – Bilancio di esercizio
- L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto e depositato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017.
- Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.
- Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Titolo VII – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII – Disposizioni finali
Art. 31 – Norme di rinvio
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
F.to: Schiantarelli Giacomo