Statuto Associativo

Statuto dell’Associazione

Associazione NewType Media

Promozione Fumetto,  Animazione e prodotti di Intrattenimento

Progetto Culturale NewType Media

 

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Art. 1         – Denominazione

Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del C.C è costituita l’associazione culturale non a scopo di lucro denominata Associazione NewType Media.

 

Art. 2         –  Sede

L’Associazione ha sede legale presso la residenza del Legale Rappresentate pro tempore (Art. 16).

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

 

TITOLO II

Scopo – Attività

Art. 3         – Scopi dell’associazione

L’associazione Associazione NewType Media è libera, apolitica e aconfessionale, volta all’informazione, diffusione e promozione di ogni forma ludica e mediatica atta all’intrattenimento, al contesto hobbystico e collezionistico. Nello specifico Associazione NewType Media si occupa di fumetto, animazione, cinema, televisione, musica, videogiochi e giochi in genere. Lo scopo dell’Associazione NewType Media, oltre che la diffusione di tali forme d’intrattenimento, è anche quello della promuovere e dar voce alle culture che le generano e caratterizzano.

L’Associazione non ha fine di lucro, ha una durata illimitata, e il suo sostentamento deriva esclusivamente da contributi sociali e dai proventi delle sue attività istituzionali.

In relazione a ciò l’Associazione può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, sempre nell’abito delle proprie attività sociali:

X  siti web finalizzati all’offrire servizi di informazione e aggregazione sociale;

X  spazi nei principali social network;

X  servizi di con fini divulgativi sul web, mailing list, gestione di web TV e canali youtube;

X  strutture con carattere culturale e ricreativo;

X  attività di formazione e consulenza;

X  attività d’informazione  sul territorio;

X  attività turistiche (gite e soggiorni), ricreative e sportive (concorsi, tornei e manifestazioni), culturali (mostre, eventi, conferenze, dibattiti e seminari), per tempo libero (corsi);

X  biblioteche atte alla consultazione da parte dei Soci;

X  attività di pubblicazione di libri, riviste, ricerche e opuscoli con finalità divulgative, attività discografiche, televisive e radiofoniche sempre e comunque nell’ambito delle proprie attività istituzionale;

X  attività atte alla vendita, per corrispondenza e non, di beni e servizi che la stessa dovesse produrre;

L’Associazione può svolgere ogni altra attività finalizzata al perseguimento degli scopi sociali. L’Associazione può compiere, direttamente o indirettamente, tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie per conseguire il proprio scopo sociale.

Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione qualora ve ne sia la necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4         Ospiti

Il Consiglio Direttivo può invitare persone a partecipare come ospiti alle attività sociali, nelle modalità sancite dall’associazione, sotto la responsabilità di un delegato della stessa.

 

TITOLO III

Soci

Art. 5         – Soci

Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

La domanda di ammissione a socio deve pervenire in forma scritta o telematica al Presidente, e deve essere presentata da un socio presentatore, il quale garantisca i requisiti del presentato.

Nella domanda, l’aspirante socio si impegna a:

a)       aderire al presente Statuto, osservare l’eventuale Regolamento Interno, rispettare le disposizioni del Consiglio Direttivo;

b)       indicare le proprie complete generalità e fornire un indirizzo e-mail che, vista la dislocazione dei Soci sull’intero terriorio nazionale, sarà utilizzato come organo d’informazione insieme al sito ufficiale dell’associazione.

Coloro che non abbiano raggiunta la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

In base alle disposizioni della legge n. 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice entro 10 gg. dalla ricezione della domanda, scritta o telematica, del richiedente.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale di autofinanziamento; il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 gg. dalla comunicazione, per iscritto o in via telematica, dell’avvenuta iscrizione nel libro Soci.

Non esistono, infine, formalità di rito per l’ammissione di Soci Onorari, la cui nomina è riservata al Consiglio Direttivo sulla base dei requisiti enunciati all’art. 6.

 

Art. 6         – Tipologie di Soci

Le categorie di Soci sono:

X  Soci FONDATORI: le persone fisiche o giuridiche che hanno dato luogo all’iniziativa associativa, o che sono riconosciuti come tali dal primo Consiglio Direttivo per particolari meriti;

 

Sono stati riconosciuti Soci Fondatori:

  • Andrea Sartori
  • Francesco Belloni
  • Davide Aducco
  • Renato Pappadà
  • Massimiliano Mirizzi
  • Simone Vallone
  • Domenica Prinzivalli
  • Lara Dalla Valle
  • Federica Bortolameazzi
  • Alberto Centioli
  • Francesco Parrilla
  • Paolo Francescangeli
  • Federico Palumbo
  • Guido Leoni
  • Giulia Lopardo
  • Andrea Marzella

–  Soci ORDINARI: persone fisiche o giuridiche che richiedano l’iscrizione e che:

–  siano accettate dal Consiglio Direttivo,

–  paghino la quota annuale stabilita dall’Associazione,

–  aderiscano al presente Statuto;

I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea.

–  Soci ONORARI: coloro che, per particolari meriti legati alla diffusione dei principi dell’Associazione, come fissati nel Titolo II del presente Statuto, a giudizio del Consiglio Direttivo sono degni di essere iscritti d’ufficio.

–  Soci JUNIORES: coloro che, di età inferiore ad anni 18, verseranno l’apposita quota Associativa così come deliberata dal Consiglio Direttivo, aderendo al contempo al presente Statuto, non potendo tuttavia esercitare direttamente il diritto di voto attivo o passivo.

–  Basi Associative Affiliate: all’Associazione possono aderire altri gruppi senza fini di lucro o associazioni affini, mediante affiliazione da rinnovarsi annualmente. Le Basi Associative possono affiliarsi purché accettino il presente Statuto.

L’appartenenza a una qualsiasi delle categorie di Soci previste dal presente Statuto attribuisce il diritto a partecipare a ogni attività associativa, purché il socio sia in regola con il pagamento della quota di autofinanziamento annuale;

L’elenco dei soci, le loro generalità, e la suddivisione in categorie, sono contenuti nel Libro dei Soci. I dati in esso contenuti dati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi sociali.

 

Art. 7         – Diritti dei soci

Il Socio può godere pienamente dei suoi diritti (ad esempio, partecipare alle attività associative e accedere alle convenzioni stipulate dall’Associazione con Terzi) solo se in regola con il pagamento della quota di autofinanziamento annuale.

Tutti i soci ordinari maggiorenni e in regola con il pagamento della quota di autofinanziamento annuale hanno diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto,  hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

 

Art. 8         – Doveri dei Soci

Salvo quanto previsto dall’art. 3, i soci sono tenuti a svolgere la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate; in ogni caso si riconosce il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Il socio si impegna di partecipare attivamente alle attività associative.

Tutti gli associati, salvo i soci onorari, sono obbligati a versare le quote annuali di adesione ed i contributi associativi ordinari o supplementari, così come deliberati dal Consiglio Direttivo, per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate.

 

Art. 9         – Recesso/Esclusione del Socio

Il socio cessa di appartenere all’Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

Può recedere, con domanda presentata per iscritto o in via telematica al Presidente, il socio che non è più in grado di collaborare alle attività dell’Associazione.

L’Assemblea può deliberare l’esclusione del socio che:

a)       svolga attività in contrasto con quella dell’Associazione;

b)       sia stato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che abbia come conseguenza      l’interdizione, anche temporanea, dagli uffici pubblici;

c)       non osservi le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

d)       senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.

Nei casi sopra elencati, il Consiglio Direttivo procede a comunicare per iscritto o in via telematica al socio gli addebiti a lui contestati, assegnando un termine di almeno 15 gg., decorrente dalla data di ricezione della comunizione, per eventuali controdeduzioni. Decorso il termine, l’Assemblea delibera sull’esclusione.

In caso di morte gli eredi del socio defunto non conservano alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

 

TITOLO IV

Organi Sociali

Art. 10     – Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:

–  l’Assemblea dei Soci;

–  il Consiglio Direttivo;

–  il Presidente.

 

TITOLO V

Assemblea dei Soci

Art. 11     – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. La convocazione è fatta mediante avviso pubblicato presso il sito ufficiale dell’associazione, e invio del suddetto avviso all’indirizzo e-mail depositato nel libro dei Soci.

L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo la riterrà necessaria o in caso di richiesta da parte di almeno un decimo dei soci.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci Ordinari ad esclusione dei Soci Juniores. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, sostituibile a sua volta per assenza dal Consigliere più anziano. I Soci che siano persone giuridiche, Enti o Gruppi saranno rappresentati dal Legale Rappresentante o da persona espressamente delegata dagli Organi Sociali di tali Entità.

Spetta al Presidente dell’Assemblea regolare il diritto d’intervento e constatare la regolarità delle eventuali deleghe, che avrà cura di controllare, controfirmare e consegnare al Segretario. Questi le porrà agli atti come allegati del Verbale d’Assemblea.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. Per questioni logistiche la riunione potrà avvalersi di mezzi telematici e pertanto avere sede in ambienti virtuali, quali videoconferenze e adeguati mezzi su Internet, come per esempiochat testuali. In tal caso la convocazione dovrà specificare le modalità di accesso e di utilizzo del servizio, al fine di consentire l’accesso e la partecipazione a tutti i membri.

 

Art. 12     – Compiti Assemblea

Spetta all’Assemblea:

a)       determinare le linee generali e programmatiche dell’Associazione a cui gli altri organi sociali ed i Soci stessi dovranno attenersi;

b)       eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

c)       approva il Regolamento Interno;

d)       approvare il rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;

e)       fornire in sede di approvazione del rendiconto un parere sulla quantificazione delle quote annuali di adesione e dei contributi associativi ordinari o supplementari;

f)        deliberare sull’esclusione dei Soci;

g)       modificare le norme statutarie;

h)       deliberare sulla proposta di scioglimento del Consiglio Direttivo;

i)         deliberare lo scioglimento dell’Associazione;

 

Art. 13     – Assemblea Ordinaria o Straordinaria

L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

In sede ordinaria, l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, in presenza della metà dei soci aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice. In seconda convocazione, è validamente costituita in presenza di un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice.

L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.

L’Assemblea straordinaria si riunisce altresì ogni qual volta ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno il cinquanta per cento (50%) degli soci aventi diritto di voto e delibera sull’ordine del giorno indicato dai richiedenti nell’istanza di convocazione.

In sede straordinaria, l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, in presenza di due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in presenza di un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto e delibera maggioranza semplice.

 

TITOLO VI

Consiglio Direttivo

Art. 14     – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri regolarmente eletti nel corso di un’Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Il numero di Consiglieri con compiti amministrativi e organizzativi è di cinque. Variabile è il numero di Consiglieri Responsabili che sono specificati nell’organigramma redatto in testa al regolamento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo esercita i seguenti poteri:

a)       delibera circa l’ammissione, il recesso, la decadenza dei Soci;

b)       alla chiusura di ciascun esercizio, predispone il conto della gestione ed una relazione sull’attività svolta, sottoponendo entrambi, entro i novanta giorni successivi, all’approvazione dell’Assemblea. Nella medesima occasione, il Consiglio Direttivo deve anche presentare il programma di attività relativo all’anno in corso ed il conto preventivo di gestione. Il conto della gestione e la relazione sull’ attività svolta devono essere depositati presso la sede almeno trenta giorni prima dell’assemblea convocata per la loro approvazione;

c)       fissa, previo parere dell’Assemblea in sede di approvazione del rendiconto, le quote annuali di adesione ed i contributi associativi ordinari o supplementari;

d)       stipula rapporti di collaborazione con Soci, Terzi e Dipendenti;

e)       provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell ‘Associazione, deliberando su ogni impegno di spesa;

f)        procede alla compilazione dei regolamenti interni e di tutte le manifestazioni promosse dall’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti i consociati;

g)       indice le Assemblee dei Soci e redige l’ordine del giorno;

h)       elegge trai suoi membri il Presidente dell’Associazione

i)         delibera su tutti gli argomoneti non espressamente riservati all’Assemblea dal presente Statuto.

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione scritta del Presidente, da inviare in forma telematica all’indirizzo e-mail iscritto nel libro dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata, ogni qual volta ritenuto necessario dallo stesso Presidente ovvero da almeno due dei suoi membri, che ne abbiano fatto preventiva richiesta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza relativa dei componenti l’organo stesso. A parità di voti quello del Presidente varrà il doppio.

Per la validità di una delibera è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio stesso.

Non è ammessa delega per iscritto o in bianco.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, che può essere sostituito dal membro più anziano del Consiglio.

Per questioni logistiche il consiglio potrà avvalersi di mezzi telematici, in questi casi la convocazione dovrà specificare le modalità di accesso e di utilizzo del servizio, al fine di consentire l’accesso e la partecipazione a tutti i membri.

 

 

Art. 15     – Consiglieri con compiti amministrativi

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea sono distribuite le seguenti cariche tra i Consiglieri con compiti amministrativi:

a)    Consigliere Presidente e Consigliere Vicepresidente.

b)    Consigliere Segretario: redige, conserva i verbali d’ogni assemblea indetta. Esercita le veci del Vicepresidente in sua assenza.

c)    Consigliere Tesoriere: ha in gestione la contabilità con la responsabilità di “monitorare” i movimenti del Fondo Sociale.

 

TITOLO VII

Presidente

Art. 16     – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, svolgendo, in entrambe le sedi, le funzioni di Presidente. Su autorizzazione del Comitato Direttivo, ha facoltà di delegare i propri poteri di rappresentanza ad altro componente del medesimo Consiglio o al Vicepresidente.

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti dei Terzi per fatti o atti riguardanti l’intera Associazione, e non ogni singolo Socio, che ne risponde personalmente. Sovrintende alle pubbliche relazioni, all’amministrazione, all’economia ed al buon ordine dell’Associazione.

Il Presidente può stare validamente in giudizio per conto dell’Associazione che può rappresentare in ogni tipo d’istanza, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può, previa autorizzazione Consiglio Direttivo:

a)       promuovere giudizi in sede civile, penale, e amministrativa;

b)       sottoscrivere atti che impegnano l’intera Associazione;

c)       incassare rilasciare quietanze liberatorie;

d)       aprire o estinguere conti bancari e postali;

e)       chiedere ed usufruire di facilitazioni bancarie e postali;

f)        sottoscrivere contratti o accordi con Terzi.

 

Il Presidente convalida con la sua firma, apposta in calce ai verbali, le decisioni ed i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, e firma tutti gli atti relativi all’Associazione.

In caso d’assenza temporanea del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal Segretario.

 

TITOLO VIII

Consiglieri Responsabili

Art. 17     – Consiglieri Responsabili

I Consiglieri Responsabili sono coloro che, con la loro propensione organizzativa, rappresentano il punto di riferimento per un particolare settore dell’Associazione. A loro faranno riferimento i Soci per promuovere attività e per risolvere problematiche di loro specifica competenza. I Consiglieri Responsabili si riferiranno al Consiglio Direttivo per vagliare ed organizzare le attività proposte dai Soci. Se il Consiglio Direttivo riterrà che la proposta sia rilevante per l’Associazione, sarà messa all’ordine del giorno di un’Assemblea Straordinaria in cui dovrà essere presente almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Poiché la figura del Consigliere Responsabile è fortemente legata all’ambito organizzativo e d’animazione, è quindi regolarizzata, nell’essere e nella competenza, nel Regolamento.

 

TITOLO IX

Patrimonio dell’Associazione

Art. 18     – Patrimonio Associativo

Costituiscono il fondo comune di cui all’art.37 del C.C.:

a)       le quote di adesione annuali deliberate dal Consiglio Direttivo;

b)       ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione;

c)       eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d)       eventuali donazioni, elargizioni, lasciti specificatamente destinati a tale fondo.

Le somme acquisite dall’Associazione per causali diverse da quelle indicate dal comma precedente non fanno parte del fondo comune di cui all’art.37 C.C.. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione, incluso il rimborso spese ai soci che svolgeranno attività necessaria per l’attuazione dei compiti istituzionali della stessa, si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei Soci, con i proventi delle attività istituzionali, e con gli introiti delle eventuali attività commerciali, che non dovranno superare i limiti imposti dalla legge (Decreto Leg.vo 460/97).

Art. 19     – Bilancio

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre d’ogni anno.

Il rendiconto annuale redatto dal Consiglio Direttivo deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci nei tempi previsti per le dichiarazioni fiscali delle associazioni . Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell’Associazione; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili tra i Soci.

 

TITOLO X

Scioglimento dell’Associazione

Art. 20     – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario una richiesta scritta al Presidente di almeno i due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto. In questo caso il Presidente procederà a convocare senza indugio un’Assemblea Straordinaria con all’ordine del giorno, come unico argomento, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio; detta Assemblea è validamente costituita in presenza, in proprio o in delega, dei quattro quinti (4/5), approssimato per eccesso, dei Soci aventi diritto al voto, e la proposta di scioglimento dovrà raccogliere almeno altrettanti voti favorevoli tra i presenti. Per le successive convocazioni l’Assemblea è validamente costituita  in presenza, in proprio o in delega, di almeno i due terzi (2/3), approssimato per eccesso, dei Soci aventi diritto al voto, e la proposta di scioglimento dovrà raccogliere almeno altrettanti voti favorevoli tra i presenti. La votazione dovrà avvenire per voto segreto.

In caso di scioglimento dell’Associazione il Patrimonio e le eventuali eccedenze attive risultanti dopo il pagamento delle passività saranno devolute ad enti aventi uno scopo sociale analogo a quello dell’Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 Legge 23/12/96 n.662.

 

TITOLO XI

Clausola Compromissoria

Art. 21     – Collegio Arbitrale

I Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci e tra Associazione e Soci che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte (l’Associazione oppure il Socio nel caso di controversia fra Soci) ed il terzo nominato da entrambe le parti.

 

 

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Di seguito potete trovare lo statuto nella sua versione originale, firmato e vidimato a norma di legge:

Statuto Associazione NewType Media